LEGGE FRANCESCHINI – CAPO VII° Disposizioni Transitorie e Finali
5 Gennaio 2017Art. 38 – Copertura Finanziaria: € 233.565.000,00 anno 2017
€ 233.985.572,00 anno 2018
€ 233.565.000,00 anno 2019
Con corrispondente riduzione di varie autorizzazioni di spesa di cui ai punti a) b) c). Dall’attuazione dei Decreti Legislativi non devono derivare mai maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39 – Abrogazioni di varie disposizioni come il Decreto Legislativo n° 28/2004.
Art. 40 – Norme Transitorie
I crediti d’imposta continuano ad essere disciplinati fino all’emanazione dei relativi decreti attuativi cn la vecchia normativa.
Art. 41 – Entrata in vigore
1° gennaio 2017 eccetto gli articoli 33, 34, 35, 36, 37i cui decreti legislativi sono approvati entro un anno.
Molti decreti verranno approvati entro il 30 aprile 2017.
Gian Sart