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MODIFICHE ALLA LEGGE CINEMA n° 220 – 1a parte

14 Gennaio 2017

Abbiamo parlato in dettaglio del disegno di legge Franceschini, poi abbiamo analizzato i singoli articoli del Testo Senato che è diventato legge e adesso consideriamo alcune modifiche fondamentali necessarie alla Legge 220 se vogliamo che il cinema indipendente possa vivere.
Cominciamo dall’art. 13 della Legge 220 comma secondo, dopo il Piano Straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo:
VIENE ISTITUITA UNA TASSA DI SCOPO IN MISURA NON INFERIORE A 400 MILIONI DI EURO ANNUI PER I SENGUENTI SETTORI DI ATTIVITA’:
A) DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI;
B) PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE;
C) EROGAZIONE DI SERVIZI DI ACCESSO AD INTERNET;
D) SOCIAL E VIDEO IN RETE (GOOGLE – YOUTUBE – FACEBOOK) PIU’ PIATTAFORME IN STREAMING;
E) TELECOMUNICAZIONI FISSE – TELECOMUNICAZIONI MOBILI;
F) DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA THEATRICAL. SONO ESCLUSE LE MONOSALE E LE MULTISALE SE DISTRIBUISCONO UN FILM PER SALA.
LA PERCENTUALE DELLA TASSA DI SCOPO E’ DEL 10%.
Il comma 5 dell’art. 13 dovrebbe essere sostituito in questo modo:
SI PROVVEDE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO TRA LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PREVISTI, FERMI RESTANDO CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO DI CUI ALL’ART. 26 (CONTRIBUTI SELETTIVI) NON PUO’ ESSERE INFERIORE AL 25%.
Proseguiamo con l’art. 20 Legge 220. Riguarda il Credito D’Imposta per le imprese esterne. Il testo si potrebbe modificare in questa maniera:
E’ RICONOSCIUTO UN CREDITO D’IMPOSTA NELLA MISURA MASSIMA DEL 30% DELL’APPORTO IN DENARO EFFETTUATO PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE ELEVATE AL 40% IN CASO DI CONTRIBUTI SELETTIVI DEL MIBACT E AL 60% IN CASO DI FILM INDIPENDENTI COSI’ COME DEFINITI DALL’ART. 34 NELLA RIFORMULAZIONE DI FILM INDIPEDENTE AL POSTO DI PRODUTTORE INDIPENDENTE.
Nel prossimo post proseguiremo cn le altre modifiche che riguardano l’abrogazione dei contributi automatici, al loro posto la definizione di Rai Servizio Pubblico, la disciplina dei contributi selettivi con il decentramento delle Commissioni nelle macro-regioni e altro ancora. Nell’articolo che riguarda i media audiovisivi inseriremo la definizione di film indipendente al posto di produttore indipendente e anche delle percentuali di produzione e programmazione minime di questi media, perché la legge-quadro attuale definisce la percentuale del contributi selettivi entrando in un particolare, la percentuale dei vari tax credit, ma lasciando la normativa generica quando le fa comodo, quindi non è neanche una legge quadro, semmai una legge cornice con un quadro vuoto.
Gian Sart

MODIFICHE ALLA LEGGE CINEMA n° 220 – 2a parte

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