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7° EMENDAMENTO DdL Franceschini (a cura di Cin. in MoV.)

30 Maggio 2016

Premesse.  L’art. 31 DdL Franceschini disciplina le Quote di programmazione e investimento  delle televisioni nazionali di opere cinematografiche italiane (indipendenti) ed europee.

Modifiche. Deve essere sostituito completamente dall’analogo Ddl Di Giorgi art.29 che prevede  quote obbligatorie di investimento e programmazione per le emittenti televisive di film indipendenti e d’autore,  che significa produzione e acquisto al  10% nei fatturati delle emittenti televisive e 15% per il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre Franceschini rinvia tutto ai  decreti legislativi (entro un anno –si spera ), anche per riformulare la definizione di produttore indipendente, ci sono poi delle deroghe,  vorrebbe creare un sistema di verifica e un sistema sanzionatorio e si parla di obbligo di investimento e programmazione, ma l’insieme è dilatorio. Occorre includere nell’obbligo di quote anche le piattaforme online e quindi integrare l’articolo del DdL Di Giorgi con il punto 9) di Cin. in MoV. dal titolo RAI SERVIZIO PUBBLICO, paragrafo f).  

gian sart

 

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