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CONTRIBUTI AUTOMATICI/1

30 Dicembre 2017

Forse il parto più importante e nuovo della legge 220/16 e riguarda i soldi che vengono dati alle opere cinematografiche televisive e di altro tipo, sulla base di parametri che determinano dei punteggi che si traducono in ACCREDITI.

Ci si riferisce all’art. 23 della legge 14/11/2016 n° 220, i contributi vengono dati in base ai risultati conseguiti dalle opere (economici, culturali e artistici) dalle imprese italiane.

Dopo le definizioni ex lege che interessano gli avvocati di cinema, vediamo i requisiti di film, opere televisive e web.

Le imprese per concorrere devono possedere un patrimonio netto di € 40.000, per i cortometraggi bastano € 10.000.

C’è una ripartizione annuale di risorse automatiche, per i film cinematografici spetta la parte più grossa della torta, il 68%, il 60% rapportato ai risultati economici del film e il 40% (68=100) ai risultati culturali ed artistici.

Per le opere televisive solo l’8% (60+40), per il Web 5% (60+40) videogiochi 4% (qui verrà emanato un ulteriore decreto), l’8% per le opere di animazione, per i distributori internazionali il 5% in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle vendite e prevendite sui mercati diversi da quello italiano di opere cinematografiche, televisive o web, mentre per gli editori home entertainment, il 2% in relazione ai risultati economici e culturali derivati dalle transazioni in Italia delle opere cinematografiche, televisive e web, sia su supporto fisico che su piattaforme digitali.

Sono compresi anche i cortometraggi nella categoria delle opere cinematografiche nel limite del 5% della dotazione complessiva.

Ogni impresa matura un punteggio, ogni punto vale una quota sulla base di parametri di calcolo e ogni produttore dipende dalla proporzionalità della quota ammessa.

Adesso passiamo ai parametri.

Essi si formano sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche anche in rapporto ai costi di produzione e distribuzione, o sulla base delle transazioni per la vendita di film dell’home entertainment, ovvero sulla base del valore della transazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, ancora con gli introiti derivanti dalle vendite e dalle prevendite dei diritti di ultizzazione e sfruttamento economico dell’opera in ambiente geografici diversi dall’Italia.

Tutto funzionerà con le autodichiarazioni (capirai!)

Per quanto riguarda invece i punteggi culturali dipenderà dalla partecipazione alle manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali di livello primario, ovvero il conseguimento di premi e riconoscimenti indetti nella tab. 7, il n° di paesi esteri in cui il film ha avuto una diffusione di tipo commerciale, l’ottenimento della qualifica di film d’essai; l’ottenimento dei contributi selettivi, la realizzazione di film in coproduzione, la realizzazione di una opera cinematografica con regista donna (così pure la maggioranza degli autori) infine x contributi erogati da enti sovranazionali, Media ed Euroimages.

Per le opere televisive bisogna vedere anche i risultati dello share (gli ascolti).

Anche nell’ambito televisivo (come volevasi dimostrare) ci sono tante autodichiarazioni altrimenti è impossibile venirne fuori da queste precisazioni quantitative e quindi non ci sarà mai un vero controllo.

Per le opere Web bisogna vedere la Tab 3, ed il costo medio orario di realizzazione dell’opera, i risultati in termini di visualizzazioni ottenute, gli introiti intascati dalla vendita dei diritti, l’home entertainment e dagli ambiti geografici diversi, per quanto riguarda i risultati culturali ed artistici la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche ed audiovisive nazionali ed internazionali di livello primario mentre non concorrono ai punteggi le opere web prevalentemente finanziate da fornitori di servizi di media audiovisivi o cooprodotti cn questi ultimi. (continua)

Gian sart

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