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1 – DA OGGI ANTIPIRATERIA PER TUTTI

12 Dicembre 2013

Da oggi 12 dic 13 dovrebbe entrare in vigore il regolamento dell’AGCOM, il regolamento ANTIPIRATERIA che difende il diritto d’autore, accolto con scetticismo e paura dagli internauti, probabilmente per partito preso e perché ci sono i diffusori di allarmismo e dove ogni scorreggia dell’AGCOM prefigura un attacco alla libertà di internet.

Parlare per partito preso vuol dire ragionare poco e soprattutto sovrapporre a un qualche peraltro blando discorso di tutela e di libertà anche per i detentori di diritti, lo schema ripetuto come un disco inciso una volta per sempre e sclerotizzato a livello di quei padri anziani che ripetono ai figli sempre le stesse raccomandazioni.

Vediamo nel merito questo regolamento nei punti essenziali (per non tediarvi con commi e articoli) che secondo alcuni dovrebbe permettere come nelle peggiori dittature all’AGCOM di instaurare un regime poliziesco.

Regolamento 1. Il presente regolamento si applica alle attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il Regolamento promuove lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e disciplina le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni  di cui alla Legge sul diritto d’autore. In particolare, l’Autorità tutela i diritti di libertà nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3. Il presente regolamento non si riferisce ai downloader e alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.

..omissis

Articolo 5  Modalità di intervento

1. Ai fini della tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, l’Autorità interviene, ai sensi del presente e del successivo capo, su istanza di parteprevio espletamento della procedura di cui all’articolo 6.

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Articolo 6  Procedure di notifica e rimozione

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che un’opera digitale resa disponibile su una pagina internet violi un diritto d’autore o un diritto connesso, può inviare una richiesta di rimozione al gestore della pagina internet.

….omissis

Articolo 7 Istanza all’Autorità

1. Qualora l’opera digitale che si assume diffusa in violazione della Legge sul diritto d’autore non sia stata rimossa, il soggetto legittimato può richiederne la rimozione all’Autorità

…..omissis

4. Il procedimento dinanzi all’Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata adita l’Autorità giudiziaria.

Se volete leggere interamente la bozza basta cercarla su Google: bozza regolamento AGCOM.

Comunque se capisco l’italiano questo Regolamento non è per niente repressivo intanto perchéèè non se la prende con il singolo downloader (che sarebbe uno scaricatore di: porto i contenuti anche illegali di internet tra gli amici) e questo è già una buona cosa, in secondo luogo se io mi ritengo danneggiato da un sito internet che diffonde una mia opera piratata, posso rivolgermi direttamente al medesimo sito e ove questa venga rimossa su mia richiesta la cosa finisce pacificamente senza complicazioni (io posso anche chiedere che invece di trasmettere tutto il film che magari deve uscire nelle sale) ne trasmettano solo 4-5 minuti e sempre lo stesso pezzo.

Solo se non si riesce a contattare il sito, chiedo l’intervento dell’AGCom MA IN ALTERNATIVA si badi bene, in alternativa ad una azione giudiziariaaa a tutela dei miei interessi di proprietà.

Quindi l’agcom è vero che interviene su mia istanza, MA SE IO NON MI ACCORGO DI QUESTO MIO FILM PIRATATO IN RETE, non succede niente, perché devo essere io a dirlo all’AGCOM. Ora sono molti i detentori di diritti di migliaia di film che non si accorgono chei loro film sono proiettati su internet senza il loro consenso e non accorgendosi non fanno alcuna azione. Io penso che alla fine l’AGCOM se la prenda con tutti quei pochi siti che proiettano migliaia di film duplicati illegalmente guadagandoci perchéèèè vendono banda larga o qualcosa del genere.

Quindi se uno individualmente vuole vedere illegalmente quel tipo di film lo può sempre vedere e farlo vedere ai propri amici.

Tra l’altro se poi l’AGCOM se la prende con un sito non è in maniera poliziesca ma avviene un contraddittorio per cui il sito può sempre presentare ricorso.

 

Giancarlo Sartoretto

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